Art. 2.

      1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, rientrano nella definizione della professione di restauratore: i restauratori dell'artigianato artistico che hanno operato per almeno cinque anni nel settore, gli antiquari, gli operatori tecnici di restauro dei beni culturali, i tecnici o gli assistenti di restauro, i conservatori dei beni culturali, i conservatori dei beni ambientali paesaggistici, gli operatori di restauro delle strutture edilizie storiche, gli archeologi e gli storici dell'arte con specializzazione in conservazione dei beni culturali, gli architetti con specializzazione in restauro edilizio o urbanistico dei beni culturali, gli ingegneri con specializzazione in restauro edilizio dei beni culturali, i chimici, i biologi e i fisici con specializzazione universitaria in beni culturali, gli specialisti in diagnostica dei beni culturali, i diplomati di scuola secondaria di secondo

 

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grado con specializzazione specifica in restauro dei beni culturali conseguita dopo un corso minimo biennale, rilasciata da un ente pubblico abilitato per legge alla formazione professionale o scolastica, i geometri e i periti edili con specializzazione in restauro dei beni dell'edilizia storica. Ognuna delle figure professionali di cui al presente comma opera nei limiti delle proprie competenze e specializzazioni.
      2. Le figure professionali che non operano specificatamente nei settori di attività elencati al comma 1 possono collaborare, nei limiti delle rispettive competenze, con le figure professionali individuate dal medesimo comma 1.